IL TRIBUNALE

  Ha pronunciato la seguente ordinanza.

                              F a t t o

    1. - Questo Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott.
Bocelli,  a  fronte  della  domanda di un provvedimento d'urgenza che
evitasse  l'esercizio del diritto d'opzione tra il rapporto esclusivo
e  la  libera  professione  extra  moenia,  ex art. 15-quater, d.lgs.
n. 502/1992  come modificato dal d.lgs. n. 229/1999, con ordinanza 16
maggio 2000 aveva sollevato eccezione d'illegittimita' costituzionale
e sospeso il giudizio cautelare.
    Tale ordinanza in punto di diritto osservava quanto segue:
        «Il  comma  5 dell'art. 15-quinquies prevede che i carichi di
direzione   di  struttura  semplice  o  complessa  (intendendosi  per
struttura  l'articolazione  organizzativa  per  la  quale e' prevista
responsablilta' di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie,
ed in particolare per struttura complessa i dipartimenti e quella che
il  ricorrente  attualmente  dirige:  art. 15-quinquies, commi 5 e 6)
presuppongono  il rapporto di lavoro esclusivo e quindi il divieto di
esercizio di libera professione extramuraria.
    Con  l'aggiunta  che  nel  silenzio  si  presume la scelta per il
rapporto  esclusivo  (art. 15-quater,  comma  3, ultima parte), e che
l'eventuale  passaggio  al  rapporto esclusivo e' irreversibile (art.
15-quater,  comma  4).  L'art. 1  del d.lgs. n. 49/2000 conferma tale
impostazione.
    I  principi  costituzionali  di  buon  andamento e ragionevolezza
(art. 97   Cost.)  impongono  che  l'esercizio  dell'opzione  di  cui
trattasi,   fra   regimi   professionali   giuridici   ed   economici
assolutamente  diversi  e  con  l'alternativa  fra la possibilita' di
esercizio   dell'attivita'   libero-professionale  extramuraria  (che
attualmente  e  da  tempo  il  ricorrente  svolge)  ed all'opposto la
possibillta'   di   svolgere   unicamente   la   libera   professione
intramuraria,   venga   richiesto   soltanto  allorche'  siano  state
organizzate   dall'az.   USL  le  strutture  e  le  attrezzature  che
effettivamente   permettano   l'esercizio  della  libera  professione
intramuraria  nelle  forme previste dall'art. 15-quinquies del d.lgs.
n. 229/1999  (si  veda, in particolare, il secondo comma). Tanto piu'
ove   all'eventuale   scelta   per  la  continuazione  dell'attivita'
libero-professionale  extra  moenia  si  accompagnino  penalizzazioni
economiche e funzionali.
    Si  consideri  al  riguardo  che il richiamato art. 15-quinquies,
commi  2,  lett.  a), del d.lgs. n. 502/1992 riconosce esso stesso il
diritto  soggettivo del dirigente sottoposto al rapporto esclusivo di
svolgere  la libera professione nell'ambito delle strutture aziendali
individuate  dal direttore generale, ed anzi testualmente precisa che
il  rapporto  di lavoro esclusivo "comporta" il diritto all'esercizio
della libera professione intra- moenia.
    Nessuna  opzione  puo'  essere  imposta  prima  che  l'USL  abbia
oggettivamente  predisposto  ed attivato le strutture interne (spazi,
attrezzature,  personale)  per  l'esercizio  della libera professione
intra  moenia che costituisce diritto soggettivo del dirigente medico
e corollario ineliminabile di quel rapporto esclusivo che rappresenta
uno  dei  due  versanti  dell'opzione.  Prima di allora, al dirigente
medico che gia' svolga la libera professione esterna viene in realta'
richiesto  non  di  optare  fra  la  continuazione  di tale attivita'
libero-professionale  esterna  e l'esercizio della libera professione
interna,  ma  di  scegliere fra la libera professione esterna (con le
immediate penalizzazioni economiche ed incompatibilita' funzionali) d
una   sempilce   aspettativa  (situazione  ben  diversa  dal  diritto
soggettivo  riconosciuto  dall'art. 15-quinquies),  di  carattere del
tutto  incerto  nell'an  e nel quando, di possibillta di esercizio di
libera  professione  intra  moenia  (con  la certezza di perdere, nel
frattempo,  la  clientela  acquisita  con la libera professione extra
moenia).
    Si consideri che in concreto l'az. USL n. 9 non ha predisposto le
strutture: cfr. verbale in data 16 maggio 2000.
    Trattasi di circostanze e conseguenze che non rispondono ad alcun
criterio di ragionevolezza, equita' e buon andamento (art. 97 Cost.).
    Si  tenga anche presente che le nuove norme rinviano ai contratti
collettivi   di  lavoro  numerosi  aspetti  che  costituiscono  parte
essenziale  della  disciplina  della libera professione intramuraria,
quali:  a)  il  trattamento  economico  aggiuntivo  da  attribuire ai
dirigenti  con  rapporto  esclusivo  (art. 15-quater, comma 5); b) le
modalita'  di  svolgimento della libera professione intra moenia ed i
criteri  di  partecipazione  ai relativi proventi (art. 15-quinquies,
comma  2);  c)  la  definizione del corretto equilibrio fra attivita'
istituzionale  e  attivita' libero-professionale (art. 15- quinquies,
comma 3).
    Imporre l'opzione prima della compiuta disciplina contrattuale di
tali  profili  e'  ulteriormente  irragionevole  ed  incostituzionale
(art. 4 e 97 Cost.).
    Inoltre : l'art. 15-quater, comma 4, prevede che l'opzione per il
rapporto  esclusivo sia irreversibile, mentre l'opzione per la libera
professione  extramuraria  e  quindi  per  il  rapporto non esclusivo
(alternativa concessa a chi, come il ricorrente, era gia' in servizio
al  31  dicembre 1998 con facolta' di esercizio di libera professione
esterna:   commi  2  e  3  dell'art. 15-quater)  viene  espressamente
qualificata  come  revocabile  (art. 15-sexies). Tale irreversibilita
stabilita  per  l'opzione  a  favore  del rapporto esclusivo viola il
canone  fondamentale  di uguaglianza (art. 3 Cost.), non rinvenendosi
alcun   ragionevole   motivo   per  differenziare  (nel  senso  della
definitivita)  il  regime  dell'opzione per l'esclusivita' rispetto a
quello dell'opzione per la non esclusivita' del rapporto. Ne consegue
parimenti  violato  il  principio  di buon andamento e ragionevolezza
(art. 97 Cost.), in quanto non risponde ad alcuna logica; impedire in
una direzione cio' che e' consentito nell'altra.
    Ancora:  l'art. 1 del decreto legislativo n. 49/2000 ha stabilito
al  14 marzo 2000 il termine per l'opzione di cui all'art. 15-quuater
del   decreto   legislativo   n. 502/1992;   il  decreto  legislativo
n. 49/2000  e'  stato  pubbilcato nella Gazzetta Ufficiale in data 10
marzo  2000,  n. 58,  vale a dire quattro giorni prima della scadenza
del    termine   per   l'opzione;   si   delinea   in   modo   palese
l'irragionevolezza  di  detto art. 1, d.lgs. n. 49/2000, contraria al
principio  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  e,
dunque,  contraria  al disposto di cui all'art 97 della Costituzione;
e'  appena  il  caso di sottolineare, infatti, che e' interesse della
pubblica  amministrazione,  e del regolare funzionamento di essa, che
lo  spatium  deliberandi in proposito fosse piu' ampio, e commisurato
al  principio di gradualita' nell'introduzione del rapporto esclusivo
ricavabile dalla lett. q) dell'art. 2 della legge n. 419 del 1998.
    Tutto quanto sopra premesso, si rileva che le indicate censure di
illegittimita' costituzionale non sono manifestamente infondate e che
la  decisione  relativa alla loro legittimita' costituzionale si pone
come rilevante al fine della decisione della controversia in oggetto,
la  quale  risulterebbe adottata in virtu' di norme non conformi alla
Carta costituzionale;